In caso di negato imbarco e cancellazione del volo, se il vettore aereo viola le rispettive disposizioni, oppure non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri, così come stabilito dall’art. 7 del Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila Euro. Con lo stesso importo è punito il vettore che non presta la dovuta assistenza a persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari, come per esempio bambini non accompagnati.
Eppoi.
In caso di ritardo prolungato invece, se non vengono rispettate le disposizioni dell’art. 6, la sanzione va da un minimo di duemilacinquecento ad un massimo di diecimila Euro. La medesima sanzione è prevista anche nei casi in cui il vettore non adempia agli obblighi informativi previsti dal suddetto Regolamento.
Quest'estate preparatevi. Stampate le nuove norme quando siete in viaggio. Minacciate di sporgere denuncia all'ENAC. E, in caso di inadempienze, colplite. Senza pietà.
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